STATUTO DI
“FEDERICA BRIGNONE FAN CLUB” ASSOCIAZIONE SPORTIVA e CULTURALE
TITOLO 1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE:
ART. 1
Ai sensi dell’art. 18 e nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto
dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita una Associazione non riconosciuta, operante nei settori
ricreativo e culturale, che assume la denominazione:
“FEDERICA BRIGNONE FAN CLUB”. Tale Associazione nasce in armonia con il volere di Federica Brignone, la
quale ha riconosciuto le sue finalità e l’ha autorizzata all’uso del suo nome e della sua immagine.
ART. 2
Il “Federica Brignone Fan Club” ha sede legale nel comune di La Salle (AO) in Vicolo della Fiera, 25 ed ha durata
fino al 31 dicembre 2050 salvo quanto disposto dal successivo Art. 14. La variazione della sede legale non
costituisce modifica del presente Statuto.
TITOLO 2
SCOPO, OGGETTO:
ART. 3
Il “Federica Brignone Fan Club” è un centro di vita associativa di carattere culturale, autonomo, democratico,
apolitico e senza fini di lucro che si prefigge i seguenti scopi:
- Sviluppo, promozione e valorizzazione della cultura sciistica ed in particolare di riunire tutti i tifosi dell’atleta Federica Brignone.
- Sviluppo, promozione e diffusione della cultura, dell’arte, dello spettacolo, del turismo e dello sport in generale.
- Promozione di contatti tra i propri associati incentivando la formazione, l’aggiornamento e lo scambio culturale tra gli stessi, nonché la diffusione di informazioni, sportive e non, mediante tecnologie informatiche, telematiche e multimediali.
- Studio di proposte e realizzazione di iniziative rivolte alla valorizzazione di qualsiasi aspetto di carattere sportivo, sociale, culturale, ambientale, turistico e territoriale, anche promuovendosi come luogo di aggregazione e di incontro attraverso l’ideale dell’educazione permanente.
- Impegno nel campo sociale anche mediante opere di solidarietà e beneficenza.
ART. 4
Nel rispetto delle deliberazioni assunte dagli organi associativi, il “Federica Brignone Fan Club” intende
raggiungere gli scopi di cui all’Art. 3, mediante le seguenti attività:
Studio, promozione e realizzazione di iniziative ed attività culturali, sportive, musicali, turistiche, ricreative, ristorative nonché editoriali, atte a favorire l’incontro e lo svago fra gli associati, il loro arricchimento culturale nonché la diffusione del diritto allo sport, del diritto all’informazione e del diritto ad una più elevata qualità della vita.
Organizzazione di incontri, dibattiti, seminari, convegni, congressi e similari aventi ad oggetto problematiche di natura sportiva, sociale e culturale.
Prestazione di servizi ricreativi e ristorativi ai propri associati.
Organizzazione di giochi, mostre, saggi, spettacoli ed altre manifestazioni sportive inerenti il mondo dello sci e dello sport più in generale.
Stipulare accordi e collaborazioni con enti pubblici e privati, organizzazioni umanitarie, associazioni culturali o altri soggetti privati, che dimostrino interesse a contribuire alla realizzazione dei progetti al fine di rendere possibile alla più vasta collettività l’accesso alle manifestazioni ed eventi promossi.
Creazione e mantenimento di pagine web o di un eventuale sito Internet per favorire la diffusione e lo scambio di notizie ed informazioni, nonché il tesseramento e l’incontro fra gli iscritti.
Stipulare convenzioni ed accordi di qualsiasi natura e/o partecipare a società strumentali, Organismi ed Enti a carattere locale, regionale e nazionale, realizzare qualsiasi altra attività utile al perseguimento dello scopo istituzionale.
TITOLO 3
SOCI:
ART. 5
Il numero dei soci e illimitato. Possono essere soci dell’associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
ART. 6
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell’Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. Gli eventuali rifiuti devono essere motivati. In caso di rigetto della domanda verrà rimborsata la quota versata.
ART. 7
I soci si dividono in Fondatori, Ordinari e Simpatizzanti. Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e coloro ai quali successivamente l’Assemblea dei Soci, sentito il parere favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori esistente al momento, attribuisca tale qualifica. Sono Soci Ordinari coloro che abbiano chiesto di far parte dell’Associazione per svolgere un’attività contemplata negli scopi del presente Statuto e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. Sono Soci Simpatizzanti i semplici Sostenitori che non abbiano interesse a prendere parte alla vita organizzativa e attiva dell’Associazione. I Soci Simpatizzanti non hanno diritto di voto.
ART. 8
- La qualifica di socio Fondatore e Ordinario da diritto:
- A partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
- A godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in campo ai loro legali rappresentanti o mandatari. Tutti i soci sono tenuti:
- All’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- Al pagamento del contributo associativo.
ART. 9
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. Il mancato pagamento della quota associativa annuale comporta l’automatica decadenza del socio.
TITOLO 4
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO:
ART. 10
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.
ART. 11
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali all’Associazione.
Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
ART. 12
Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
I Soci con l’adesione all’Associazione accettano lo Statuto ed i regolamenti della stessa, impegnandosi a non adire ad altre autorità che non sia quella del Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo), salvo decisione del Consiglio Direttivo e della maggioranza dei Soci Fondatori.
TITOLO 5
RISORSE ECONOMICHE – FONDO COMUNE:
ART. 13
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- contributi associativi annuali e straordinari degli associati;
- contributi, obbligazioni, elargizioni e lasciti diversi da parte dei privati cittadini, Enti, Associazioni e qualunque altro organismo sia pubblico che privato;
- altri proventi di qualunque tipo e genere, anche di natura commerciale, derivanti dallo svolgimento delle attività sociali e dall’utilizzo del nome e dell’immagine di Federica Brignone.
Tutto il patrimonio societario, formato dalle entrate sopra elencate e dai beni con queste acquistati, costituisce il fondo comune dell’Associazione ed è destinato unicamente al perseguimento dei fini statutari. Tale fondo comune costituisce garanzia per le obbligazioni assunte dai soggetti che rappresentano tale organismo verso terzi. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione. È fatto divieto durante la vita del “Federica Brignone Fan Club” chiedere la divisione del suddetto fondo comune o pretenderne quota in caso di recesso. Data la mancanza dei fini di lucro è fatto divieto distribuirne, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali di qualsiasi tipo, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.
SCIOGLIMENTO
ART. 14
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n° 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
ESERCIZIO SOCIALE
ART. 15
Il Consiglio Direttivo presenta all’assemblea dei soci, entro il mese di aprile di ogni anno, il rendiconto economico e finanziario comprendente l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Tale documento deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all’attività istituzionale, anche attraverso separata relazione a questo allegata. Il rendiconto, trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nei locali dell’Associazione per almeno cinque giorni successivi l’assemblea.
TITOLO 6
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE:
ART. 16
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo.
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 17
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, in prima e in seconda convocazione, mediante avviso di convocazione che deve contenere il giorno, l’ora e il luogo dell’Assemblea e gli argomenti posti all’Ordine del Giorno, e deve essere affisso nella sede sociale almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione.
ART. 18
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e preventivo per quello futuro. L’Assemblea Straordinaria, che si riunirà quando ciò è necessario, è convocata su richiesta del Presidente o della maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci ordinari che possano validamente costituirsi e deliberare in Assemblea almeno trenta giorni prima della data fissata come previsto dall’art. 17.
ART. 19
Ogni Socio nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie ha diritto ad un voto. Possono intervenire nell’Assemblea e partecipare alle deliberazioni tutti i Soci Fondatori e Ordinari. È ammessa la rappresentanza a mezzo delega solo tra i Soci Fondatori e per non più di una delega.
ART. 20
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; l’Assemblea medesima elegge il Segretario dell’Assemblea e, ove necessario, due scrutatori.
ART. 21
Le Assemblee sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno di coloro che hanno diritto di voto. Trascorsa un’ora da quella fissata per la prima convocazione, l’Assemblea si intenderà validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni relative a persone si devono adottare con scrutinio segreto. Per le altre, il sistema di votazione sarà stabilito in via preliminare prima di ogni votazione dal Presidente dell’Assemblea.
Di ogni riunione il Segretario dell’Assemblea redige il verbale che è sottoscritto dallo stesso, dal Presidente e dagli Scrutatori se eletti.
ART. 22
L’Assemblea in sede ordinaria delibera:
- sulla relazione del Presidente circa l’attività svolta dall’Associazione nell’esercizio precedente;
- sui criteri ai quali l’Associazione dovrà ispirare in avvenire la sua attività in merito ai problemi generali che interessano l’Associazione stessa;
- sull’approvazione dei bilanci consuntivi, udite le relazioni del Consiglio Direttivo;
- sull’approvazione dei bilanci preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo secondo quanto è previsto in seguito;
- sulla determinazione della misura e delle modalità di riscossione dei contributi associativi dovuti dai soci;
- sull’elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- sull’elezione dei membri dell’eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
- su ogni altro argomento posto all’Ordine del Giorno.
ART. 23
L’Assemblea in sede Straordinaria delibera:
- sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione;
- sullo scioglimento anticipato dell’Associazione.
L’Assemblea Straordinaria si intende validamente costituita in prima convocazione solo se sono presenti almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto. Trascorsa un’ora, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, le deliberazioni dovranno essere prese con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. Le proposte di variazioni allo Statuto devono essere sottoscritte da almeno la maggioranza del Consiglio Direttivo, mentre la proposta di scioglimento dell’Associazione dovrà ottenere il parere favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 24
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a quindici membri, compreso il Presidente, eletti tra i soci, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nel suo seno elegge il Presidente, fino a due Vice-Presidente e il Segretario Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea che ne determina il numero dei membri. I candidati all’elezione del Consiglio Direttivo devono ricevere il gradimento della maggioranza dei Soci Fondatori.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.
La convocazione è fatta, a mezzo lettera, contatto diretto, e-mail, non meno di cinque giorni prima dell’adunanza.
Alle riunioni, dietro invito del Presidente, potranno partecipare – senza diritto di voto – anche soci non facenti parte del Consiglio Direttivo.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, nel caso della presenza di un numero pari dei membri il voto del Presidente vale doppio.
Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.
ART. 25
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
- curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il rendiconto economico-finanziario;
- compilare gli eventuali regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
- deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.
Le deliberazioni relative a persone sono prese a scrutinio segreto. Non è ammessa delega in sede di riunione del Consiglio Direttivo.
ART. 26
In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando tra i primi non eletti, con deliberazione approvata anche dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio nomina altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea cui spetterà deliberare l’eventuale ratifica.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l’Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
IL PRESIDENTE
ART. 27
Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.
Il Presidente presiede le riunioni e cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.
Tutti o parte dei suindicati poteri possono essere delegati dal Presidente, con verbale risultante dal libro dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo, al Vice-Presidente e/o al Segretario, congiuntamente o disgiuntamente. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue mansioni sono svolte dal Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
IL SEGRETARIO
ART. 28
Il Segretario tiene la contabilità e i libri dell’Associazione e ne cura i relativi adempimenti, nonché è custode della Cassa (Fondo Comune) dell’Associazione.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 29
Il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo, laddove se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica quattro anni. Nomina al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.
PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI
ART. 30
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
ART. 31
Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Aosta.
NORMA FINALE
ART. 32
Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.